Contro le derive nichiliste del diritto (Avvenire)

del 23 Marzo 2012

Da Avvenire – 23 marzo 2012
Com’è suo habitus intellettuale, Vittorio Possenti affronta la questione del nichilismo giuridico prendendo la di petto. Subito pone le domande decisive: che nesso c’è tra diritto e giustizia? C’è un diritto che precede le decisioni della maggioranza? Qual è il compito dell’intelletto e della volontà nella creazione del diritto? In Nichilismo giuridico. L’ultima parola?, in uscita per Rubbettino (pagine 220, euro 18,00), risponde con decisione, portando immediatamente il discorso nell’ elevato – e spinoso – campo che gli è proprio: quello della metafisica.
«Molte posizioni che tessono l’elogio del nichilismo – scrive infatti il filosofo, docente di Filosofia politica a Venezia – sono interne al “teorema della secolarizzazione” e al disfattismo della ragione postmetafisica». Al contrario, argomenta, «è necessario riaprire il problema del rapporto tra diritto, verità e bene come cammino necessario per uscire dal nichilismo», che in campo giuridico significa affermare che il diritto non può reclamare verità, ma si fonda soltanto sulla volontà più forte capace di imporre l’ordinamento giuridico e l’ordine del mondo che gli sono più congeniali. Anche il diritto, allora, non sarebbe che nietzscheana volontà di potenza. È a tale deriva che Possenti oppone il rigore del suo ritorno alla metafisica, consapevole della posta in gioco: «Uno dei volti fondamentali del nichilismo giuridico è che diritto e legge possono ospitare qualsiasi contenuto: chi non retrocede inorridito dinanzi a ciò?». Scandagliando gli aspetti specifici del nichilismo giuridico, Possenti si richiama al complesso della sua riflessione sul tema, sviluppata tra l’altro in opere come Nichilismo e metafisica. Terza navigazione(Armando), ma soffermandosi sui caratteri peculiari della sua declinazione nell’ ambito della filosofia del diritto e della politica. Nonostante le necessarie teorizzazioni, tuttavia, il discorso non scansa affatto i nodi più caldi del dibattito giuridico contemporaneo, come il “biodiritto” o il diritto di famiglia, il diritto internazionale e quello relativo ai temi energetici ed ecologici. Esempi che confermano quanto le aspettative riversate sulla legge, nel mondo contemporaneo, eccedano di gran lunga quanto si era soliti fare in passato. Siccome però «il nichilismo giuridico si presenta come un’ideologia della modernità e postmodernità, particolarmente attiva dall’800 in poi», ecco che l’approdo è uno scacco: «La richiesta crescente rivolta al diritto di diventare fattore di unità civile e di reciproco riconoscimento e legittimazione si scontra con il movimento che, intendendo sovvertire dalle radici il fenomeno giuridico, conduce al nichilismo». Alle radici si colloca invece la legge naturale, violentemente, e inutilmente, osteggiata dal nichilismo. Nella sua lucida prospettiva metafisica, Possenti richiama Maritain nel concepire la legge naturale come «equazione di perfezionamento dell’uomo: egli fiorirà in pienezza quando la legge naturale sarà pienamente realizzata in lui. Il concetto di legge naturale (e di persona) introduce una normativa intrinseca all’ essere umano. Alla persona appartiene la libertà, ma essa non è pura libertà». Il discorso giuridico quindi, se vuole essere davvero fondato e non mera posa intellettualistica, non può prescindere da capisaldi come natura e persona, frettolosamente accantonati dalla postmodernità. Ma «il nichilismo – rimarca Possenti – non è un evento ineluttabile, ma una situazione prodotta dagli uomini, da cui ci si può sollevare».

 

Di Edoardo Castagna

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